Glossario: le parole della nuda proprietà, spiegate
Diciotto parole, due righe ciascuna, senza gergo, con la definizione tecnica sotto per il suo notaio.
Questo mestiere usa parole che non servono a nient’altro, e in Ticino se ne sentono poche: su oltre diecimila annunci immobiliari se ne trovano due di nuda proprietà. Eccole spiegate in modo semplice. Ogni termine tecnico del sito rimanda a questa pagina con un link sottolineato.
Ogni voce sta in due righe di lingua corrente, seguite da una riga tecnica fra parentesi quadre: quella è scritta per il suo notaio, e lei non è obbligato a leggerla.
Una precisazione che vale per tutta la pagina: quella che tutti chiamano nuda proprietà, in Svizzera si realizza come vendita con riserva di usufrutto. Le parole italiane e francesi che si trovano in rete descrivono altri ordinamenti e portano fuori strada.
Le parole del contratto
- Nuda proprietà
- È la proprietà di una casa senza il diritto di usarla. Chi vende la nuda proprietà cede la casa ma continua ad abitarci.
- Definizione tecnica: In diritto svizzero non è un contratto a sé: descrive la posizione del proprietario di un fondo gravato da usufrutto o da diritto di abitazione.
- Vendita con riserva di usufrutto
- È il nome esatto dell’operazione in Svizzera. Lei vende la casa e, nello stesso atto, si tiene l’usufrutto.
- Definizione tecnica: Compravendita immobiliare per atto pubblico (CO art. 216 cpv. 1) con costituzione simultanea di un usufrutto a favore dell’alienante.
- Usufrutto
- È il diritto di continuare a usare la sua casa e ad abitarci per tutta la vita, anche se la proprietà è passata a qualcun altro. Nessuno può toglierglielo.
- Definizione tecnica: Diritto reale limitato, CC art. 745 segg., iscritto a Registro fondiario, opponibile a chiunque (CC art. 746 cpv. 1).
- Diritto di abitazione
- È il diritto di abitare la casa, più stretto dell’usufrutto: non permette di affittare e si estingue se entra definitivamente in casa anziani.
- Definizione tecnica: CC art. 776 segg.; incedibile e intrasmissibile (CC art. 776 cpv. 2).
- Atto pubblico notarile
- È il documento che il notaio redige e legge ad alta voce, e senza il quale in Svizzera una casa non cambia proprietario.
- Definizione tecnica: Forma obbligatoria per il trasferimento della proprietà fondiaria: CO art. 216 cpv. 1.
Le parole del Registro fondiario
- Registro fondiario
- È il registro pubblico in cui è scritto chi possiede ogni fondo in Svizzera e quali diritti gravano su di esso. Il suo usufrutto è scritto lì.
- Definizione tecnica: CC art. 656 cpv. 1 e 657 cpv. 1; l’usufrutto su un fondo nasce con l’iscrizione, CC art. 746 cpv. 2.
- Fondo, particella (mappale)
- È l’unità immobiliare come la conosce il registro: il suo numero di mappale identifica la sua casa in modo univoco.
- Definizione tecnica: Unità di base del Registro fondiario, con un foglio proprio.
- Servitù
- È un diritto che grava un fondo a favore di qualcuno. L’usufrutto e il diritto di abitazione sono servitù, e si iscrivono.
- Definizione tecnica: In Ticino l’iscrizione di una servitù costa una tassa fissa da CHF 50 a CHF 500: LTORF art. 19 cpv. 1.
- PPP — proprietà per piani
- È la forma di proprietà di un appartamento in uno stabile con più proprietari, con la sua quota sulle parti comuni.
- Definizione tecnica: In Svizzera si dice PPP e si ragiona in quote; la ripartizione delle spese fra usufruttuario e nudo proprietario va scritta nell’atto.
Le parole delle imposte
- Valore venale
- È quanto vale la casa sul mercato oggi, cioè quanto la pagherebbe un compratore qualsiasi.
- Definizione tecnica: È la base del calcolo del prezzo ed è il riferimento dell’art. 17a cpv. 5 OPC per le prestazioni complementari.
- Imposta sugli utili immobiliari
- È l’imposta che paga chi vende, sulla differenza fra quanto incassa e quanto aveva investito. In Ticino cala con gli anni di possesso.
- Definizione tecnica: LT art. 124 segg. e art. 139: dal 31% entro un anno al 4% oltre i trent’anni. Non è mai zero.
- Tassa di iscrizione del trapasso
- È la tassa che si paga per iscrivere a Registro fondiario il passaggio di proprietà.
- Definizione tecnica: LTORF art. 11 cpv. 1: 11‰ (= 1,1%) sotto CHF 2’000’000, 13‰ (= 1,3%) sopra.
- Valore locativo
- È il reddito che il fisco attribuisce a chi abita una casa di cui ha il godimento, anche senza pagare un affitto.
- Definizione tecnica: In Ticino è fissato al 60–70% del valore di mercato delle pigioni, per la sola abitazione primaria: LT art. 20 cpv. 2 e 3.
- Tavole Stauffer–Schätzle–Weber
- Sono le tavole svizzere che dicono quanto vale oggi un diritto che dura tutta la vita. Le usano i tribunali e le amministrazioni fiscali cantonali.
- Definizione tecnica: 6ª edizione 2013, tavole M1x e M1y, tasso 3,5%, rate mensili anticipate; il 3,5% è il tasso del Tribunale federale dal 1946, confermato in 4A_116/2022.
Le parole della famiglia
- Legittima
- È la parte dell’eredità che la legge riserva ai figli e al coniuge, e di cui non si può disporre liberamente per testamento.
- Definizione tecnica: Dal 1° gennaio 2023 è la metà della quota ereditaria; la legittima dei genitori è soppressa: CC art. 471.
- Azione di riduzione
- È la causa che gli eredi possono fare dopo la morte, se hanno ricevuto meno della legittima.
- Definizione tecnica: CC art. 522 cpv. 1; le alienazioni fatte con manifesta intenzione di eludere la legittima sono riducibili senza limite di tempo: CC art. 527 n. 4.
- Capacità di discernimento
- È la capacità di capire che cosa si sta firmando e di volerlo. Senza di essa l’atto è nullo, non annullabile.
- Definizione tecnica: CC art. 16 e 18: la nullità non è sanabile né assicurabile. Per questo, in caso di dubbio, chiediamo noi una valutazione medica prima dell’atto.
- Prestazioni complementari (PC)
- Sono le prestazioni che integrano l’AVS o l’AI quando la rendita non basta a coprire il fabbisogno riconosciuto.
- Definizione tecnica: Attenzione: la vendita della nuda proprietà può ridurle. Legga «Rischi e costi».
Da dove vengono queste definizioni
Gli articoli citati sono quelli del Codice civile svizzero, del Codice delle obbligazioni e delle leggi ticinesi e federali applicabili. Li nominiamo perché lei possa controllarli, o farli controllare dal suo notaio o dal suo fiduciario. Le 18 voci di questa pagina sono altrettante definizioni che qualcun altro può verificare.
Le manca una parola? Ci chiami al +41 91 000 00 00. Gliela spieghiamo al telefono, e poi la aggiungiamo qui.
Fonti:CC art. 16, 18, 471, 522 cpv. 1, 527 n. 4, 656 cpv. 1, 657 cpv. 1, 745 segg., 746, 776 segg. · CO art. 216 cpv. 1 · LT art. 20 cpv. 2 e 3, art. 124 segg., art. 139 · LTORF (RL 216.200) art. 11 cpv. 1 e art. 19 cpv. 1 · OPC art. 17a cpv. 5 · Stauffer–Schätzle–Weber, Barwerttafeln, 6ª ed. 2013 · TF 4A_116/2022Pagina aggiornata il 22.09.2026
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Risponde una delle persone che trova nella pagina «Chi siamo», non un centralino.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.00.
Preferisce scrivere? info@nuda-proprieta.ch
Le parole lasciate fuori da questo glossario sono spiegate dove servono: la nuda proprietà spiegata dall’inizio, la perizia indipendente, il pubblico inventario, il numero IDE e zefix.ch, l’imposta immobiliare comunale e il fiduciario, la curatela, la casa anziani, e il capitale unico.